La corrispondenza privata non può costituire giusta causa di recesso, anche se a condividerla con il datore di lavoro è il destinatario

Il contenuto delle chat private dei lavoratori, perfettamente rientranti nel concetto costituzionale di “corrispondenza”, non può fondare la giusta causa di licenziamento, anche se il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza senza commettere un illecito.

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