La corrispondenza privata non può costituire giusta causa di recesso, anche se a condividerla con il datore di lavoro è il destinatario

È quanto statuito da Cass. ord. 28.02.2025, n. 5334, che ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

La vicenda: una commessa riprende una Cliente e condivide il video in una chat WhatsApp tra colleghi. Un membro della chat inoltra il video al datore di lavoro, che lo ritiene disciplinarmente rilevante e procede a sanzionarlo con il licenziamento.

La Corte richiama Corte Cost. n. 170/2023 secondo cui i messaggi di messaggistica istantanea sono assimilabili a “lettere in busta chiusa” e restano protetti anche dopo la ricezione, finché conservano attualità e natura riservata.

Anche il destinatario della comunicazione può violarne la segretezza e il datore di lavoro non può avvalersi dell’informazione così ottenuta

Il messaggio non può costituire giusta causa di licenziamento se trasmesso a soggetti determinati in un contesto destinato a rimanere riservato.

Segretezza della corrispondenza e riservatezza nel rapporto di lavoro sono presidi della dignità del lavoratore, cosicché il datore di lavoro non può fondare il licenziamento disciplinare sulla mera conoscenza di comunicazioni private a prescindere da come ne sia venuto a conoscenza.

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