È quanto statuito da Cass. ord. 28.02.2025, n. 5334, che ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.
La vicenda: una commessa riprende una Cliente e condivide il video in una chat WhatsApp tra colleghi. Un membro della chat inoltra il video al datore di lavoro, che lo ritiene disciplinarmente rilevante e procede a sanzionarlo con il licenziamento.
La Corte richiama Corte Cost. n. 170/2023 secondo cui i messaggi di messaggistica istantanea sono assimilabili a “lettere in busta chiusa” e restano protetti anche dopo la ricezione, finché conservano attualità e natura riservata.
Anche il destinatario della comunicazione può violarne la segretezza e il datore di lavoro non può avvalersi dell’informazione così ottenuta
Il messaggio non può costituire giusta causa di licenziamento se trasmesso a soggetti determinati in un contesto destinato a rimanere riservato.
Segretezza della corrispondenza e riservatezza nel rapporto di lavoro sono presidi della dignità del lavoratore, cosicché il datore di lavoro non può fondare il licenziamento disciplinare sulla mera conoscenza di comunicazioni private a prescindere da come ne sia venuto a conoscenza.