WhatsApp e Facebook: due regimi diversi per il potere disciplinare

Le conversazioni WhatsApp condivise in un gruppo chiuso, anche se contenenti espressioni offensive, sono generalmente tutelate dall'art. 15 Cost. e non possono integrare giusta causa di recesso, se destinate a rimanere segrete tra i membri della chat. Diversa valutazione per i post su Facebook: trattandosi di comunicazione rivolta a una platea indifferenziata, il contenuto perde la protezione della riservatezza e può essere legittimamente contestato e utilizzato come prova disciplinare.

È quanto statuito da Tribunale di Milano 16.7.2025, n. 3405, che ha parzialmente accolto il ricorso del lavoratore.

La vicenda: un lavoratore viene licenziato per aver diffuso, in una chat WhatsApp collegata al cellulare aziendale e condivisa con colleghi, messaggi audio e scritti gravemente offensivi verso la Sindaca, il comandante della polizia locale e il gruppo societario e, parallelamente, per aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook – qualificandosi come autista dell’azienda – un post denigratorio verso la polizia locale.

Le chat WhatsApp di gruppo sono corrispondenza privata: il Tribunale ribadisce che le conversazioni in gruppi chiusi, anche se offensive, sono tutelate dall’art. 15 Cost. e non possono fondare la giusta causa se destinate a rimanere riservate tra i partecipanti.

Il datore non può utilizzare messaggi privati conosciuti tramite un partecipante: la mera segnalazione interna non fa venir meno la tutela: senza prova di una divulgazione volontaria verso l’esterno, i contenuti WhatsApp restano inutilizzabili ai fini disciplinari.

Diverso il regime dei post pubblici su Facebook: la pubblicazione su una bacheca aperta, rivolta a un pubblico indifferenziato, perde ogni carattere di segretezza. Il datore di lavoro può legittimamente contestarne il contenuto e utilizzarlo come prova.

Distinzione netta tra sfera privata e sfera pubblica digitale: tutela piena per le comunicazioni destinate a rimanere chiuse e libertà di utilizzo per ciò che viene diffuso su piattaforme pubbliche.

La decisione finale ruota attorno a questo discrimine: in assenza di una diffusione volontaria delle chat WhatsApp, i relativi messaggi non sono utilizzabili; i post su Facebook, invece, sì. Da questa impostazione discende l’esito del giudizio sul licenziamento ritenuto sproporzionato per l’inconferenza di una sola delle due condotte addebitate.

Indietro
Indietro

Chat private tra colleghi: i messaggi offensivi non giustificano il recesso

Avanti
Avanti

Il Garante sulle prove di illeciti disciplinari ricevute da terzi