Le conversazioni WhatsApp condivise in un gruppo chiuso, anche se contenenti espressioni offensive, sono generalmente tutelate dall'art. 15 Cost. e non possono integrare giusta causa di recesso, se destinate a rimanere segrete tra i membri della chat. Diversa valutazione per i post su Facebook: trattandosi di comunicazione rivolta a una platea indifferenziata, il contenuto perde la protezione della riservatezza e può essere legittimamente contestato e utilizzato come prova disciplinare.
È quanto statuito da Tribunale di Milano 16.7.2025, n. 3405, che ha parzialmente accolto il ricorso del lavoratore.
La vicenda: un lavoratore viene licenziato per aver diffuso, in una chat WhatsApp collegata al cellulare aziendale e condivisa con colleghi, messaggi audio e scritti gravemente offensivi verso la Sindaca, il comandante della polizia locale e il gruppo societario e, parallelamente, per aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook – qualificandosi come autista dell’azienda – un post denigratorio verso la polizia locale.
Le chat WhatsApp di gruppo sono corrispondenza privata: il Tribunale ribadisce che le conversazioni in gruppi chiusi, anche se offensive, sono tutelate dall’art. 15 Cost. e non possono fondare la giusta causa se destinate a rimanere riservate tra i partecipanti.
Il datore non può utilizzare messaggi privati conosciuti tramite un partecipante: la mera segnalazione interna non fa venir meno la tutela: senza prova di una divulgazione volontaria verso l’esterno, i contenuti WhatsApp restano inutilizzabili ai fini disciplinari.
Diverso il regime dei post pubblici su Facebook: la pubblicazione su una bacheca aperta, rivolta a un pubblico indifferenziato, perde ogni carattere di segretezza. Il datore di lavoro può legittimamente contestarne il contenuto e utilizzarlo come prova.
Distinzione netta tra sfera privata e sfera pubblica digitale: tutela piena per le comunicazioni destinate a rimanere chiuse e libertà di utilizzo per ciò che viene diffuso su piattaforme pubbliche.
La decisione finale ruota attorno a questo discrimine: in assenza di una diffusione volontaria delle chat WhatsApp, i relativi messaggi non sono utilizzabili; i post su Facebook, invece, sì. Da questa impostazione discende l’esito del giudizio sul licenziamento ritenuto sproporzionato per l’inconferenza di una sola delle due condotte addebitate.