La vicenda: Un lavoratore impugna il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, riconducendo le assenze a patologie croniche diverse (lombosciatalgia e depressione) a uno stato di disabilità e lamentando la mancata preventiva informazione da parte del datore di lavoro e la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti.
La Corte (con sentenza 22.09.2026, n. 551, pres. Mantovani, rel. Mascini) confermando la sentenza del Tribunale di Modena, chiarisce che la semplice malattia non coincide con la nozione di disabilità. Quest'ultima richiede la natura duratura della menomazione e la sua idoneità causale ad ostacolare la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale in condizioni di parità con gli altri lavoratori, elementi della cui prova è onerato il lavoratore.
In mancanza di tale prova la sussistenza della disabilità deve essere esclusa, con la conseguenza che non sorge alcun onere in capo al datore di lavoro né di attivare un'interlocuzione conoscitiva dello stato di salute del lavoratore, né di ricercare accomodamenti ragionevoli prima di intimare il recesso per comporto.