La vicenda: una lavoratrice percettrice di NASpI matura i requisiti per la pensione anticipata l’1.7.2023, ma presenta domanda solo dopo alcuni mesi, nell’arco dei quali continua a percepire il trattamento di disoccupazione. L'INPS contesta come indebita la percezione della NASpI nel periodo intermedio e procede a recuperarla tramite trattenute sui ratei di pensione.
La Corte d'Appello di Bologna (con sentenza 23.7.2026, n. 510, pres. Angelini, rel. Martinelli), confermando la sentenza di primo grado, conferma che è solo l’effettiva percezione del trattamento pensionistico ad essere incompatibile con la NASpI, cosicché la mera maturazione dei requisiti pensionistici non è sufficiente a determinare la decadenza dal diritto alla disoccupazione. Un’interpretazione strettamente letterale della norma si porrebbe in tensione con l'art. 38, c. 2, Cost. (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”), perché lascerebbe il lavoratore per un periodo privo sia di NASpI sia di pensione.