Prassi INPS: il giorno antecedente il certificato è coperto anche in caso di visita ambulatoriale

Sulla base di un indirizzo risalente alle istruzioni del disciolto INAM, confermato dalla Circolare 147 del 15.7.1996, la decorrenza della malattia coincideva, in linea generale, con la data di redazione del certificato medico. Il riconoscimento dell’evento morboso con effetto dal giorno precedente costituiva un’eccezione, ammessa esclusivamente in presenza della dicitura “dichiara di essere ammalato dal…” e di visita domiciliare effettuata a seguito di chiamata del medico intervenuta il giorno antecedente.

Con la nuova disciplina, l’INPS riconosce la possibilità di estendere la tutela previdenziale al giorno immediatamente precedente alla data di emissione del certificato medico anche in caso di visita ambulatoriale, purché tale giornata non coincida con un festivo infrasettimanale né con il sabato o la domenica, periodi nei quali è assicurata l’attività dei servizi di continuità assistenziale.

La circolare prende atto dell’evoluzione dell’organizzazione dell’assistenza primaria e delle concrete modalità di accesso alle cure da parte dei lavoratori. In tale contesto, l’Istituto ritiene non più attuale una distinzione fondata esclusivamente sulla natura domiciliare o ambulatoriale.

Ciò può avere effetti sulla valutazione delle assenze per malattia a fini disciplinari. Infatti il giorno antecedente l’emissione del certificato medico era da considerarsi solitamente non coperto dallo stesso e, quindi, di assenza ingiustificata, punibile disciplinarmente. L’evoluzione della prassi INPS - pur incidendo sul rapporto assicurativo tra lavoratore e INPS e non su quello lavorativo tra lavoratore e datore di lavoro - impone di rivedere questa impostazione. Le medesime considerazioni che hanno portato INPS a rivedere il proprio orientamento dovranno essere ora considerate dai datori di lavoro, rendendo assai meno agevole la contestazione dell’assenza ingiustificata nel giorno precedente la visita medica. Resta invariata, invece, la punibilità della contravvenzione all’obbligo (previsto da quasi tutti i contratti collettivi e spesso dalle policy aziendali) di comunicare tempestivamente l’assenza (generalmente prima del suo inizio).

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