Cass. 11.12.2025, n. 32283, pronunciando l’inammissibilità del ricorso, conferma la sentenza della Corte d’Appello di Torino 31.10.2023, n. 437.
La vicenda: il lavoratore, licenziato all’esito di procedimento disciplinare per avere violato gli obblighi di confidenzialità nel processo di selezione del personale tramite conversazioni con altri dipendenti tramite il sistema di messaggistica istantanea aziendale, impugna il licenziamento per inutilizzabilità delle predette conversazioni.
Le chat aziendali sono strumenti di lavoro: una chat intercorsa tramite uno strumento aziendale, destinato alle comunicazioni di servizio e accessibile tramite account aziendale costituisce uno strumento di lavoro. Non rileva in tal senso che lo strumento possa essere utilizzato anche per conversazioni private o fuori dall’orario di lavoro, né che possa essere installato liberamente anche da utenti esterni.
Ai sensi dell’art. 4, c. 3, St. Lav. è necessaria e sufficiente una “adeguata informazione”: l’art. 4 St. Lav. condizione l’utilizzabilità delle informazioni raccolte tramite “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” alla sola “adeguata informazione” in favore del lavoratore “delle modalità d’uso d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e al rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. La Corte d’Appello, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, ritiene che costituisca “adeguata informazione” la policy, pubblicata sull’intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti, e richiamata nel contratto di lavoro, nella quale si vieta l’uso della chat per fini illeciti, avvertendo anche del possibile uso a fini disciplinari delle conversazioni.
La sentenza non fa menzione dell’art. 15 Cost.: la Cassazione, probabilmente non sollecitata in tal senso dalle difese del lavoratore, non fa menzione del diritto all’inviolabilità della corrispondenza né richiama i suoi precedenti (v. il nostro post dell’8.1.2026: https://lnkd.in/d-vrVWXF ) o le posizioni del Garante della Privacy (v. il nostro post del 23.12.2025: https://lnkd.in/dmsuwppc), a dimostrazione che la questione dell’utilizzabilità del contenuto delle chat per fini aziendali è tutt’altro che chiusa!