Chat private tra colleghi: i messaggi offensivi non giustificano il recesso

Le conversazioni inserite all'interno di una chat WhatsApp creata da alcuni dipendenti per lo scambio di informazioni riguardanti il lavoro in genere, devono essere considerate alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e involabile. Ne consegue che la presenza di commenti astiosi all'interno di tali forme di comunicazione da parte di uno o più dipendenti, non giustifica il licenziamento.

È quanto statuito da Cass. 6.3.2025, n. 5936, che ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

La vicenda: il lavoratore viene licenziato per aver registrato su una chat di WhatsApp denominata "Amici di lavoro" alla quale partecipavano con lui altri 13 colleghi, alcuni messaggi vocali riferiti al superiore gerarchico team leader con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti.

La libertà di comunicare con altri soggetti ha come elemento costitutivo la determinatezza dei destinatari ed esige che la comunicazione, nel suo aspetto dinamico, non sia in alcun modo impedita od ostacolata. La segretezza si rivolge all'animus del mittente, alla sua volontà che soggetti diversi dai destinatari determinati non prendano conoscenza del contenuto della comunicazione.

La garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidiano la dignità del lavoratore e impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto delle comunicazioni private del lavoratore, trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell'intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza.

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