La CGUE, con sentenza 17.03.2026, C‑258/24, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una dipendente tedesca che aveva abbandonato la Chiesa cattolica per motivi fiscali, costituendo l’aver sanzionato tale abbandono con il licenziamento una differenza di trattamento ingiustificata rispetto ai lavoratori non cattolici della stessa organizzazione.
La vicenda: la dipendente di un’associazione cattolica tedesca svolgente funzioni di consultorio alla maternità impugna il proprio licenziamento, motivato dall’abbandono della Chiesa cattolica, allegando di non aver rinnegato i valori cattolici, essendosi solo voluta sottrarre all’esazione di un tributo imposto dallo stato federale di appartenenza. la Corte federale del Lavoro, investita della questione dopo una “doppia conforme”, rinvia alla CGUE per esaminare la legittimità ai sensi della direttiva 2000/78/CE.
La CGUE rammenta che, secondo la citata direttiva, nel caso di rapporti di lavoro alle dipendenze di organizzazioni di tendenza, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisce discriminazione ove la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.
Rileva, però, che avendo l’associazione in questione alle proprie dipendenze anche lavoratori aconfessionali o di altre confessioni, il requisito dell’appartenenza non può dirsi “essenziale” e, potendosi l’abbandono della Chiesa configurarsi solo per chi vi avesse prima aderito, il licenziamento poggia su una motivazione discriminatoria su base religiosa. Sottolinea, inoltre, come l’abbandono della Chiesa, nel caso di specie motivato da ragioni fiscali, non comporta ipso facto l’inosservanza dei principi fondamentali e dei valori della stessa, cosicché l’associazione avrebbe dovuto specificamente provare l’esistenza di un rischio “reale e serio” per la sua identità religiosa.