Il Tribunale di Bolzano sulla retroattività della classificazione INAIL

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza 27.3.2026, pronunciandosi su un ricorso patrocinato a Arco Avvocati, ha stabilito che le MAT 2019 vanno disapplicate là dove consentono una rettifica retroattiva dell’inquadramento. Il principio di irretroattività può essere derogato solo in caso di inesatte dichiarazioni iniziali del datore di lavoro assicurato.

La vicenda: la società ricorrente impugna un provvedimento di variazione adottato nel 2025 con cui INAIL la riclassifica da impresa artigiana a impresa industriale con decorrenza dal provvedimento di riclassificazione INPS (intervenuto nel lontano 2002!).

Le MAT 2000 (agli artt. 14 e 15) prevedevano che la rettifica INAIL avesse “effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni”. La giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il principio di irretroattività è un cardine “di civiltà giuridica” (cfr. Cass. 29.3.2022, n. 10113), aveva interpretato la locuzione come riferita allo stesso provvedimento INAIL e non a quello (sempre anteriore) adottato da INPS. Le MAT 2019, invece, eliminano ogni ambiguità prevedendo (agli artt. 7 e 8) che “la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps”.

Il Tribunale di Bolzano, richiamando diversi precedenti di merito, ritiene che “anche dopo l’entrata in vigore della MAT 2019 debbano trovare applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza sopra citata, e che quindi i provvedimenti di riclassificazione INAIL non possano che valere ex nunc. Ed invero il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, come sopra richiamato, conduce alla disapplicazione del Decreto Ministeriale 27.02.2019. Infatti, se è vero che l’articolo 7 comma 2 dell’allegato 2 del citato Decreto prevede che la rettifica abbia effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS, questa previsione, in quanto contenuta in un Decreto Ministeriale, per le regole che disciplinano la gerarchia delle fonti, non può derogare a una disposizione di segno contrario contenuta sia nell’art. 11 delle cc.dd. preleggi, sia nell’articolo 3 comma 8 della legge 335 del 1995 … (cfr. Tribunale Forlì 266/2025, Tribunale Salerno 1870/2024, Tribunale Salerno 1926/2024)”

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