La Corte d'Appello di Roma (sent. 23.9.2026, n. 172/2026, pres. Nettis, rel. Cosentino) ha accolto l’impugnazione della società committente, assistita da Arco Avvocati, e confermato la validità dei contratti di settore nel recupero crediti
La vicenda: un lavoratore parasubordinato, assunto come collaboratore ai sensi dell’accordo collettivo per i call center “outbound” per lo svolgimento di attività di recupero crediti chiede l’accertamento dell’etero-organizzazione del rapporto e la sua conseguente riqualificazione per avere svolto primariamente attività istruttoria del contenzioso e di gestione di istanze conciliative nei confronti dei debitori e solo sporadicamente attività telefonica.
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso, ritenendo l'attività istruttoria e di conciliazione estranea al perimetro degli Accordi collettivi e, dunque, non applicabile la deroga di cui all’art. 2, c. 2, d.lgs. n. 81/2015). Diversamente la Corte, riformando integralmente la prima decisione osserva come “il recupero crediti”, espressamente contemplato dall’accordo, “è, invero, l'insieme delle attività e delle iniziative legali o stragiudiziali volte a ottenere il pagamento di somme di denaro dovute da un debitore inadempiente a un
creditore. Nella nozione sono dunque certamente incluse le attività dirette alla conclusione di transazioni e conciliazioni così come le attività di supporto al recupero dei crediti in sede propriamente giudiziale (e dunque l’assistenza ai legali della Cliente). La modalità outbound, sebbene sporadica, è presente nell’attività per come descritta … ed è intuitivo che la gestione di una pratica di recupero crediti stragiudiziale non possa interamente prescindere dal contatto con il Cliente moroso che contesta la pretesa della committente”. Per i giudici di secondo grado, infatti, “gli accordi in questione riguardano “l’attività di recupero crediti con modalità outbound” come distinti dai veri e propri call center inbound (nei quali il lavoratore è, tipicamente, ancora meno tutelato ed eterodiretto), e non già come distinti da un’attività ancora diversa di natura esclusivamente istruttoria”.
La Corte d’Appello distingue anche il caso di specie da quello esaminato da Corte d’Appello dell’Aquila (sent. 7.11.2024, n. 465) ove, pur applicando formalmente gli accordi collettivi in materia di call center outbound, “la mansione in concreto svolta era in rapporto di mera strumentalità economica rispetto a quella oggetto degli accordi collettivi, ma di natura totalmente diversa (esazione porta a porta, attività di sportello)”.