Cass. Civ., Sezioni Unite, 18.7.2026, n. 23486: l'impossibilità di ricevere notizia di un atto recettizio, com'è il licenziamento, deve fondarsi su elementi oggettivi, ossia su fattori esterni che siano idonei ad escludere la conoscibilità dell'atto.
La vicenda: una lavoratrice, licenziata per assenza ingiustificata il 10.9.2015, non impugna stragiudizialmente il recesso nei successivi 60 giorni e proponendo ricorso solo il 9.11.2016. Nei giudizi di merito, viene accertato che, nel periodo interessato risultava affetta da una patologia psichiatrica che le impediva di comprendere significato e conseguenze degli atti ricevuti.
La questione giuridica: la lavoratrice deduce che la presunzione di conoscibilità dell'art. 1335 cc deve tenere in considerazione l'incapacità naturale determinata da problemi psichici, e più in generale da condizioni di salute, del destinatario dell'atto poiché il principio dell'affidamento non può spingersi fino ad annullare altri diritti fondamentali, quali i diritti alla salute, di difesa e al lavoro.
L'intervento della Corte costituzionale: ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, c. 1, l. 604/1966 nella parte in cui, nei casi di incapacità naturale, fa decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto, la Corte di cassazione sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale ritiene l'accertata incapacità naturale di per sé inidonea a vincere la presunzione di conoscibilità dell'art. 1335 cc poiché introdurrebbe un elemento di aleatorietà in un regime decadenziale orientato da specifiche esigenze di celerità e di sicurezza dei rapporti giuridici. Rileva, però, che imporre al lavoratore incapace l'onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni può comprimere irragionevolmente il suo diritto al lavoro e il diritto di difesa. Operando una reductio ad legitimitatem dell'art. 6 l. 604/1966, stabilisce così che se il lavoratore versa in stato di incapacità naturale al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine di 60 giorni non è necessaria la preventiva impugnazione stragiudiziale restando però fermo un termine massimo di 240 giorni dalla ricezione del licenziamento per proporre l'azione giudiziale.
La riassunzione della causa presso le Sezioni Unite della Corte di cassazione: applicando gli appena citati principi, la Corte di cassazione rigetta il ricorso avendo la lavoratrice agito in giudizio oltre il termine di 240 giorni dalla ricezione del licenziamento (ritenuto sufficiente a consentire la regressione della condizione patologica all'origine dell'incapacità naturale)