La risoluzione consensuale per trasferimento conta ai fini dei licenziamenti collettivi

La CGUE, sent. C-907/24, ribadisce che rientra nella nozione di “licenziamento” “qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e, quindi, senza il suo consenso” (cfr. CGUE, sent. C‑249/24). È un licenziamento ai fini del computo per l’applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi (cfr. art. 24 l. 223/1991) anche la cessazione conseguente al rifiuto del lavoratore di trasferire il suo luogo di lavoro.

Alcuni lavoratori ricorrono al Tribunale di Napoli per far accertare l’illegittimità del trasferimento presso la nuova sede della società datrice, le cui complessive attività erano state trasferite dalla Campagna alla Sardegna. Il giudice di prime cure ritiene illegittima la decisione datoriale, ritenendola incompatibile per le ricadute sugli equilibri familiari. Nel giudizio di appello la Corte napoletana rimette alla CGUE la questione se i trasferimenti in questione rientrino nella definizione di licenziamenti indiretti e quindi vadano conteggiati nel computo dei licenziamenti collettivi.

La CGUE ribadisce che la modifica sostanziale di elementi essenziali del contratto per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore rientra nella nozione di licenziamento. Il luogo di lavoro è elemento essenziale poiché il suo cambiamento può avere conseguenze economiche e organizzative significative per il lavoratore. Su questo presupposto la CGUE afferma che i trasferimenti in questione, costituendo modifiche sostanziali di un elemento essenziale del contratto di lavoro, debbano rientrare nella nozione di licenziamento.

La pronuncia conferma l’orientamento già espresso da Cass. 20.7.2020, n. 15401 (e solo apparentemente superato da Cass. 31.5.2021, n. 15118) e impone massima cautela all’intimazione di licenziamenti per motivo oggettivo nell’arco degli stessi 120 giorni in cui siano stipulate anche risoluzioni consensuali motivate da modifiche unilaterali del rapporto di lavoro.

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Impugnazione del licenziamento e incapacità naturale

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